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PREMESSA

L'ordinamento italiano prevede varie misure di previdenza sociale per chi arriva al termine del periodo lavorativo, ma anche a tutela delle persone fragili o dei cittadini che hanno svolto lavori usuranti.

PENSIONE MINIMA

La pensione minima è il trattamento riconosciuto dall’Inps a tutti coloro che sono arrivati all’età pensionabile senza aver raggiunto, con il versamento dei contributi, la soglia base per una vita dignitosa. Per loro, l’ente previdenziale prevede un’integrazione al fine di adeguare la pensione alla soglia di sostentamento. Da gennaio 2020, il trattamento è di 515,07 euro. Per ottenere la pensione è necessario non superare determinati limiti di reddito personali (il limite per usufruire del diritto all’integrazione totale è 6.695,91 euro, per il diritto all’integrazione parziale la soglia massima è 13.391,82 euro) e coniugali (integrazione totale se il reddito annuo complessivo non supera i 20.087,73 euro, integrazione parziale se il reddito annuo complessivo supera i 20.087,73 euro, ma è inferiore a 26.783,64 euro).

PENSIONE DI VECCHIAIA

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), agli iscritti alla gestione separata e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’Ago. Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato. Il trattamento è erogato al compimento di una determinata età anagrafica (66 anni per gli uomini dipendenti ed autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego; 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate) unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Il trattamento è previsto per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), che include il fondo pensioni lavoratori dipendenti e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi; alla gestione separata Inps; alle forme sostitutive dell’Ago, come ad esempio il Fondo volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti); alle forme esclusive dell’Ago, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e insegnanti scuole materne). Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

PENSIONE QUOTA 100

La pensione “Quota 100” è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano i requisiti, nel periodo compreso tra gennaio 2019 e dicembre 2021. Spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e ai lavoratori iscritti alla gestione separata. Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle forze armate, alle forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della guardia di finanza. Può richiedere la pensione Quota 100 chi, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, possiede un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

BENEFICIO PER I LAVORATORI PRECOCI

È una prestazione economica erogata ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (cosiddetti precoci). Per accedere alla prestazione è necessario raggiungere 41 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2026. Possono richiedere il beneficio i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), che si trovano in stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale); invalidità superiore o uguale al 74%; che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; che hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti o che hanno svolto una cosiddetta attività lavorativa gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di inabilità è una prestazione economica a favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla commissione medica legale dell'Inps. Viene concessa in presenza di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni) nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda. Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e gli iscritti alla gestione separata.

PENSIONE AI SUPERSTITI INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) a favore dei familiari superstiti. Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti il coniuge o l’unito civilmente e il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui il pensionato deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

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